Art. 19.
(Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione).

      1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, sono unificati nell'Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione (IRDEV) e sono riordinati per rispondere alle specifiche funzioni di servizio e sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni scolastiche, in collegamento

 

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con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche ed altri enti di ricerca di base, di informazione e documentazione, nazionali e internazionali.
      2. L'IRDEV si articola in centri regionali con funzione di laboratori per la ricerca, lo sviluppo, l'aggiornamento e la documentazione.